Qualora un’attività sportiva venga svolta al chiuso, all’interno di strutture pressostatiche, e non vi siano aree di servizio annesse, la stessa non si configura né come “impianto sportivo” né come “complesso sportivo” così come definiti dal d.m. 18 marzo 1996 e pertanto non risulta ricompresa, indipendentemente dalla superficie, al punto 65 dell’allegato I al d.P.R. 151/2011). Nel caso in cui sia prevista la presenza di pubblico, l’attività sopra descritta risulterà soggetta ai controlli dei vigili del fuoco se la capienza è superiore a 100 persone.

Fonte: sito del Dipartimento Nazionale dei vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e delle Difesa Civile, CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. Ivi pubblicato il 29/10/2012